Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Normativa applicabile

Con la presente siamo a richiedere un parere in merito alla possibilità di applicare il disposto del comma 3 art.140 del D.Leg. 12.4.2006 n° 163. L'A. in data 19.07.2006 ha proceduto alla risoluzione in danno del contratto di Appalto stipulato in data 04.05.2005 con l’Impresa B per l’Importo di Euro 1.518.868,78 + IVA per la costruzione di un complesso edificato di n° 20 alloggi, con relativi boxes e cantine, in Comune di … In ottemperanza al contenuto del Bando di Gara che prevedeva la facoltà di avvalersi di quanto disposto dal comma 1 ter art. 10 L. 109/94, è stata interpellata la 2a classificata che ha comunicato di non essere più interessata a stipulare il contratto per il completamento delle opere. A questo punto si rende necessario il riappalto. Attualmente vige il Codice degli Appalti pertanto si chiede se il disposto del comma 3 art.140 possa essere applicato al caso del riappalto del comune di ....

Normativa applicabile
QUESITO del 21/06/2006

rientrano nella legge MERLONI anche i tecnici informatici (ANALISTI / SISTEMISTI) che contribuiscono alla progettazione di infrastruttura reti telematiche ?

In questo periodo transitorio (fino al 31.01.2007) è possibile indire una trattativa privata o essendo sospesi gli articoli 56 e 57 del Codice degli Appalti e abrogata la legge 109/94bisognerà ricorrere per forza alle procedure aperte o ristrette? Si sottolinea che il comma 2 dell'art.1 octies della L.228/2006 consente di applicare le norme abrogate dall'art.256 del Codice degli Appalti esclusivamente in riferimento agli artt. elencati al comma 1 lett.c) del già citato art.1 octies della L.228/2006.

Considerato il Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il decreto-legge n. 173/2006 ,e' possibile affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice?

Normativa applicabile
QUESITO del 18/09/2006

per un appalto aggiudicato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 devo applicare la normativa precedente allo stesso, quindi, L. 109/94 e norme del D.P.R. 554/99?

Normativa applicabile
QUESITO del 22/05/2006

Un progetto di un' opera pubblica realizzata da parte di un appaltatore di un servizio e finalizzata al funzionamento dello stesso (nella fattispecia quello di raccolta e smaltimento rifiuti e il lavoro consiste nell'ampliamnto della piattaforma multiraccolta)e finanziata con un aumento sul canone va considerata a tutti gli effetti un opera pubblica e quindi da insersi nella programmazione annuale? Inoltre e possibile che la progettazione dell'opera suddetta sia fatta effettuare dal concessionario e in caso affermativo chi risulta il responsabile del procedimento?

questo Ente intende appaltare lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai BB.AA in quanto superiore ai 50 anni. I lavori sono di importo pari ad €. 560.000,00 e si intende appaltare secondo quanto disposto dall’ Art. 33 C.3 lett.e) …restauro di beni vincolati…. . Si chiede se per l’aggiudicazione dei lavori, da prevedere nel bando/lettera di invito possa trovare applicazione il criterio della media (art. 21 c. 1bis come mod. dalla L. 415/98) o ci si debba obbligatoriamente attenere ai soli due criteri di cui all’art. 31 della L.R. 27-03 ovvero prezzo più basso o offerta ec. Più vantaggiosa.

Quesito sull’affidamento dei servizi di progettazione di opere pubbliche e di direzione lavori di importo compreso tra € 100.000 e la soglia di rilievo comunitario. L’art. 8 della legge regionale del Veneto n. 27/2003, stabilisce che gli incarichi in oggetto, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle Amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, a soggetti di propria fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare. Tale disposizione contemplante l’affidamento di incarichi in via fiduciaria, dopo la modifica del comma 12 dell’art. 17 della legge n. 109/94, riformulato dalla legge n. 62/2005, è da ritenersi certamente non in linea con i principi del diritto comunitario, che avversa le ipotesi di affidamenti diretti o fiduciari, in quanto lesivi dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di pubblicità e di trasparenza, posti a garanzia della libera concorrenza. Ciò posto, si chiede conferma circa l’applicabilità nell’attuale fase di transizione antecedente all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, della normativa posta dal capo IV del D.P.R. 554/99, richiamata dal comma 11 della legge n. 109/94, per disciplinare le procedure di affidamento di incarichi di progettazione di importo compreso tra € 100.000 e la soglia di rilievo comunitario, ferma restando la possibilità dell’esperimento di un pubblico incanto.

Dovendo affidare l'incarico per il collaudo di un'opera il cui importo a base d'asta è pari € 1.975.000 e per il quale non sono previste strutture si chiede quali requisiti debba avere il collaudatore ai sensi dell art'188 comma 11 punti a) e b) del D.P.R. 554/99.

Normativa applicabile - Segnaletica
QUESITO del 14/03/2006

Si chiede di conoscere se l'appalto per la realizzazione e/o rifacimento della segnaletica orizzontale rientri o meno nell'ambito di applicazione delle Legge n. 109/1994.

Dovendo affidare la progettazione ed esecuzione (appalto integrato) di un opera, si chiede se, per la redazione della progettazione definitiva da parte del progettista incaricato da porre a base di gara, si debba far riferimento all'art.164 del D.Lgs. n.163/06 e, quindi, all'allegato XXI per l'individuazione degli elaborati da redigere.

Normativa applicabile
QUESITO del 01/04/2007

Il taglio erba è da considerare servizio o lavoro?

L'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, può avvenire direttamente trattando con una unica impresa? Dopo l'abrogazione dell'art. 78 del Regolamento approvato con DPR 554/99 e sm, nelle procedure negoziate precedute da gara informale il numero di soggetti da invitare può essere inferiore a cinque? Deve essere applicato l'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti, che prevede una selezione tra un numero minimo di tre operatori economici?

Servizi di vigilanza - Pubblicità
QUESITO del 18/09/2007

Questa amministrazione deve effettuare una gara per il servizio di vigilanza, l’art. 20 del codice degli appalti pare escludere l’applicazione, per le gare relative a tale servizio (incluso nell’elenco dell’allegato IIB), del codice stesso, salvo gli artt. 68, 65 e 225. Si chiede di confermare se tale interpretazione è corretta: pertanto: - che non è necessario procedere alla pubblicazione né in GU/GUCE/siti informatici, indipendentemente dall’importo sopra o sotto soglia (irrilevante visto che non si applica l’art. 28 codice); - che si deve comunque pagare il contributo all’Autority LL.PP. a carico PA ed aziende partecipanti; - che è comunque necessario richiedere il CIG. Se così fosse, si riterrebbe di procedere per la gara di vigilanza, di importo a base d'asta di 230.000,00 euro a licitazione privata pubblicata solo all'albo del Comune.

Normativa applicabile
QUESITO del 05/12/2007

Nell'ambito delle Leggi statali n. 350/2003 e 296/2006, allo scrivente Consorzio è stata concessa l'esecuzione, nel proprio comprensorio (Prov. TV), di due lavori pubblici mediante Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Decreti n. 60768/20.10.2005 e 4136/23.03.2007 - Lavori di riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto della Bolda - Primo stralcio e Decreto n. 5815/02.05.2007 - Lavori di riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto della Bolda - Secondo stralcio): si chiede se, ai sensi dell'art. 2, primo comma, LR n. 27/2003, tali lavori debbano o meno essere considerati di interesse regionale e se sia o meno applicabile agli stessi la LR n. 27/2003.

Subappalto - Normativa applicabile
QUESITO del 05/12/2007

Si chiede se, nell'ambito di un lavoro di interesse regionale, sia possibile indicare nel disciplinare di gara una quota di lavori subappaltabile inferiore al 50%.

Affidamento - Normativa applicabile
QUESITO del 27/12/2007

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23/11/2007, è ancora ammissibile affidare la progettazione e la direzione lavori, di importo complessivo pari a € 200.000,00, sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 27/2003 (artt. n. 8 e 9 e Delibere Giunta Reionale n. 2119 del 02/08/2005, n. 2155 del 04/07/2006 e n. 309 del 13/02/2007)?

chiedo di conoscere se nell'ipotesi di appalto integrato, in cui l'impresa aggiudicataria procede alla redazione della progettazione esecutiva attraverso dei propri dipendenti tecnici, sia corretto procedere alla liquidazione della progettazione con il primo stato di avanzamento lavori senza calcolare la ritenuta dello 0,5%. di fatto tale ritenuta sembra essere disposta a garanzia degli adempimenti previdenziali correlati all'esecuzioine del lavoro e non anche della progettazione.

Normativa applicabile
QUESITO del 05/02/2008

Nel mese di aprile 2006, a seguito di asta pubblica, questa Amministrazione ha aggiudicato il servizio di manutenzione del verde pubblico per due anni, per un importo complessivo pari ad euro 66.000,00, oltre all'IVA in misura di legge. Si richiede se, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sia possibile ripetere il servizio suddetto già affidato all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale in considerazione che, nel bando originario era stata prevista, espressamente, la possibilità di rinnovo del contratto qualora consentito dalla normativa in materia. Si chiede, altresì, se il termine di ricorso alla procedura negoziata senza bando, consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, sia da interpretare che entro il terzo anno deve essere espletata la procedura di affidamento o che entro il terzo anno deve concludersi l'affidamento del servizio

Con nota prot. n. 119066 del 6 dicembre 2006 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alle disposizioni di cui agli artt.95 e 96, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 che, in materia di lavori pubblici, ricollegandosi all'art.28, quarto comma, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico limitatamente alle opere sottoposte all'applicazione del medesimo Codice in materia di appalti di lavori pubblici.
In particolare, codesto Dipartimento, segnalando che l'art.96, ottavo comma, D.Lgs. n.163/2006 rimette alle Regioni la disciplina della predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza, chiede se il predetto rinvio alla disciplina regionale comporti, ai fini dell'applicazione dei citati artt. 95 e 96, D.Lgs. n.163/2006 cit., "la necessità di attendere l'emanazione di un apposito provvedimento normativo ovvero obblighi direttamente l'Amministrazione interessata ad emettere, con provvedimento amministrativo o regolamentare, disposizioni in tal senso".

Normativa applicabile
QUESITO del 01/12/2006

Con nota n.65393 del 5 dicembre 2006 codesto Dipartimento sottopone all'attenzione dello Scrivente alcune norme del D. lgs 163 del 12 aprile 2006 ed in particolare:
1. Art. 7 comma 8; la norma dispone che le comunicazioni all'autorità di vigilanza si rendono obbligatorie solo per contratti di importo superiore a 150.000 euro."Sarebbe quindi auspicabile apportare una modifica al sistema di trasmissione dei dati relativi ai lavori al di sotto di 150.000 euro e quindi anche per lavori affidati a mezzo di cottimo o cottimo appalto che ad oggi, i RUP, in relazione al funzionamento del sistema Sinap sono obbligati ad inoltrare alla suddetta autorità".
Codesto Dipartimento in particolare suggerisce di eliminare l'inoltro dei dati anche alla citata autorità limitando la trasmissione ai soli documenti previsti dal comma 17 dell'art. 4 del testo coordinato della l. 109/94 con la normativa regionale.
2. Artt. 53, 54, 55 e 155 per i lavori sopra soglia; l'art. 53 comma 2 del codice nell'individuare l'oggetto dell'appalto non prevede più l'appalto concorso di cui all'art. 20 comma 4 del testo coordinato. Tuttavia, secondo codesto Dipartimento tale norma " non pone alcun veto all'oggetto delle prestazioni di appalto tipiche di un appalto concorso" trovando collocazione nell'ambito delle procedure aperte e potendo essere legittimamente applicate anche per i contratti sopra soglia. Si chiede quindi di confermare se "il ricorso al suddetto criterio sarebbe possibile solo mediante procedura aperta così come implicitamente desumibile da un'attenta lettura degli artt. 20 e 21 comma 1 ter del citato testo coordinato nonché dal capitolo XIII della circolare LL.PP n. 1402/2002" . Tale circostanza confermerebbe la validità dell'art. 37 quater primo comma lett. a (che prevede la facoltà di ricorrere alle procedure di appalti concorso).
3. art. 112; ai sensi dell'art. 30 comma 6 della normativa regionale gli enti appaltanti possono procedere alle verifiche dei progetti anche tramite gli uffici tecnici delle stazioni predette mentre il legislatore nazionale all'art. 112 ha disposto anche per le strutture pubbliche l'accreditamento.Si ritiene opportuno pertanto " che qualora dovesse il legislatore regionale condividere l'obbligatorietà delle procedure adottate dallo Stato emani le necessarie direttive mirate all'acquisizione dei suddetti requisiti da parte degli operatori pubblici interessati".
4. Art. 239 e seguenti; poiché la materia del contenzioso rientra tra quelle di competenza esclusiva dello Stato e poiché sono state introdotte sostanziali modifiche alle procedure correlate all'accordo bonario, " le stesse andrebbero applicate anche dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del testo coordinato ancorché le ll.rr. in materia di contenzioso, facciano esplicito riferimento all'art. 31bis della l. 109/94".

Con nota 18-4-2006, n. 1499, codesto Dipartimento, richiama il parere prot. n. 4001 - 58.06.11 del 2-3-2006 reso da quest'Ufficio all'Assessorato dei beni culturali e ambientali e della p.i. in ordine all'applicabilità in Sicilia dei commi 65 e 67 dell'articolo uno della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).
Rileva codesta Amministrazione che tale parere non chiarisce se anche la Regione, come stazione appaltante, sia tenuta al versamento dei contributi previsti dalla norma in questione ed osserva che l'art. 4 della l.r. n. 7/2002, nel recepire con modifiche la legge n. 109/1994 istituendo l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (le cui spese di funzionamento gravano sul bilancio della Regione) ha anche previsto che l'Autorità di vigilanza nazionale operi nel territorio della Regione secondo modalità da regolare con apposita convenzione e che i proventi dell'attività sanzionatoria, effettuata in Sicilia, affluiscono al bilancio regionale salvo una quota da convenire.
Tale convenzione è stata stipulata il 12-5-2003, approvata con decreto assesoriale 3-6-2006 e prevede che il 40% dei proventi derivanti dall'attività sanzionatoria effettuata in Sicilia restino devoluti all'Autorità.
Nulla è stato ancora previsto per i contributi in argomento che ad avviso di codesta Amministrazione non sarebbero dovuti in mancanza di una convenzione circa il loro riparto

Con nota 21-2-2006, prot. N. 17740, codesto Dipartimento ha inoltrato allo Scrivente Ufficio, per una risposta in merito, la richiesta di parere sull'applicabilità in Sicilia delle disposizioni indicate in oggetto, avanzata dalla Soprintendenza di Palermo con nota 7-2-2006, n. 481.
Viene premesso da tale Ufficio che il comma 65 dell'articolo uno della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto che dall'anno 2007 le spese di funzionamento di alcuni organi, fra i quali l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici siano finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità. Il successivo comma 67 aggiunge che l'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non dovrà comunque superare lo 0,25% del valore complessivo del mercato di competenza. La stessa Autorità potrà altresì individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi.

Viene poi osservato che la deliberazione dell'Autorità di vigilanza 26 gennaio 2006, che ha fissato la misura dei contributi dovuti in forza delle su indicate disposizioni è entrata in vigore dal 20 febbraio scorso.
Poiché le nuove norme in materia di appalti introdotte dalla l.r. 29 novembre 2005, n. 16 (prevedrebbero la pubblicazione "sull'albo pretorio telematico" (dei bandi di gara) viene chiesto l'avviso circa la l'applicabilità in Sicilia della nuova normativa chedalla predetta data del 20 febbraio 2006 condizionerebbe tale pubblicazione "alla esibizione della attestazione di pagamento" ( si suppone da parte dell'Amministrazione appaltane dei contributi dovuti all'Autorità di vigilanza e determinati con la suindicata deliberazione).

Ai sensi dell'art.21, c.1, D.Lgs. 163/06, l'elenco dei servizi comprende la categ. 12:“Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi”; ai sensi dell’art.17 DPR 554/99, c.1, lett. b) nell'ambito delle somme a disposizione componenti il quadro economico delle opere pubbliche appaltate da questo ufficio(nuove opere stradali)è spesso necessario prevedere somme da destinare direttamente a Soc. municipalizzate e/o Enti/Società gestori di servizi di rete(luce,acqua,gas…)per la realizzazione di lavori necessari alla risoluzione di interferenze con le opere oggetto d'appalto nonché per l’esecuz. di opere di allacciamento ai pubblici servizi; all’interno del medesimo quadro economico sono inoltre destinate somme per l’esecuz. di accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Spec. d’Appalto; Considerato che: questo ente non gestisce i contratti tra Soc. municipalizzate e/o Enti/Società gestori di servizi di rete e Imprese esecutrici dei lavori necessari alla risoluzione di interferenze; questo ente corrisponde le somme necessarie a titolo di rimborso delle spese sostenute direttamente alle Società medesime; le somme accantonate per l’esecuz. di accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche costituiscono una stima dei costi da sostenere e sono pertanto suscettibili di variabilità. Si chiede se l’affidamento delle attività sopradescritte(relative alle risoluzione delle interferenze con servizi di rete e all’esecuzione degli accertamenti e verifiche tecniche, le cui somme sono previste nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico delle opere appaltate)rientri nella disciplina dei contratti di servizi(art. 21, c.1, D.Lgs. 163/06)e quindi se siano soggette agli obblighi di trasmissione dei dati online e/o con quali limitazioni.

Durc - Normativa applicabile
QUESITO del 21/03/2008

Il DURC va richiesto anche per gli affidamenti diretti in economia,sotto 20.000 euro disciplinate dai Regolamenti Comunali ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e per gli acquisti economali disciplinati dai relativi regolamenti comunali ?

spesso vengono approvate dalla nostra aministrazione iniziative di comunicazione realtive ad attività istituzionali,mediante l'acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani e/o periodici e su reti televisive. la domanda che ci viene posta è: queste acquisizioni reintrano nei contratti soggetti al Codice? se sì con quali procedure devono iessere selezionati i giornali e le reti televisive su cui fa passare i nostri messaggi? è corretto dire che si tratti di contratti esclusi e che le motivazionie delle scelte devono esssere riferite ad un giusto rapporto tra risultati attesi/target raggiunto e spesa?

Normativa applicabile
QUESITO del 12/05/2008

Con la presente, in riferimento all'art. 33 della L.R. n. 27/03 e s.mm.ii., nonchè in applicazione del c.d. Codice appalti, e della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 27-11-2007,si chiede se sia ancora legittima l'applicazione dell'art. 33 ed in particolare il comma 1) lettera a) (...così come modificato dall'art. 24 della L.R. 20-07-2007, n. 17, pubblicata sul BUR il 19.02.2008)...ossia se la stazione appaltante che deve dar attuazione a lavori per € 30.000,00 circa possa ricorrere alla procedura negoziata. Grazie per la disponibilità e professionalità sempre dimostrate.

Più società che effettuano servizio postale, in alternativa a quello delle Poste Italiane attualmente utilizzato dall'amministrazione, ci hanno chiesto notizie circa un eventuale interessamento al loro servizio. Si chiede la possibilità che l'Amministrazione effettui una gara pubblica. In caso affermativo, con quali modalitàbisognerà espletarla ? E' disciplinata dal D.Lgs. n.163/06 ? A quale categoria apparterrebbe ?

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 163/2006 (definizioni)... al comma 7 vengono definiti gli appalti pubblici di lavori "... aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure... . Al comma 9 del medesimo articolo 3, vengono definiti gli appalti pubblici di forniture ... "... appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza l'opzione per l'acquisto, di prodotti..." come si può notare non vi è alcun accenno alla progettazione.... Tutto ciò premesso, l'Amministrazione è convinta che gli arredi su misura per un allestimento museale (previsti in una perizia di spesa), con tanto di grafici esecutivi, non può configurarsi come fornitura ma, a tutti gli effetti, un lavoro.

Si chiede se è escluso dall'ambito di applicazione del D.lgs. 163/2006, l'appalto di un servizio sperimentale avente ad oggetto l'ottimizzazione della gestione dell''esecuzione degli appalti pubblici (es. pulizia, vigilanza, autonoleggio con conducente etc.) dell'ente qualora questo servizio di consulenza gestionale fosse remunerato con una percentuale dei risparmi di spesa conseguiti dell'ente medesimo. Si precisa che la caratteristica “sperimentale” s’intende che non si ha cognizione, a oggi, di un mercato dei suddetti servizi di consulenza gestionale.

Siamo un ente pubblico non economico che eroga servizi alle piccole e medie imprese prestando loro assistenza nei processi di internazionalizzazione. Nell'espletamento di tali funzioni operiamo spesso in stretto raccordo con altri soggetti pubblici con cui sono stipulati contratti, accordi, convenzioni, etc. per la fruizione dei nostri servizi in rappresentanza di particolari tessuti imprenditoriali e/o interventi settoriali (es. Regioni, Ministeri). Tali procedure sono sottratte all'evidenza pubblica. Assunta la natura pubblica dell'Istituto e la natura pubblica della controparte considerato che entrambi gli attori si configurano come "amministrazioni aggiudicatrici" come definiti dal comma 25 dell'art. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. posto che l'art. 19 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. sottrae all'applicazione della disciplina sugli appalti pubblici tutti i "servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate,..." da cui sembrerebbe discendendere la disapplicazione degli adempimenti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e, in particolare, la disapplicazione della dichiarazione prevista dalla lettera i) inerente il rispetto delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. Alla luce di quanto sopra argomentato, si chiede, ove possibile e se di pertinenza, se sussistono i presupposti per denegare la rihiesta di produzione degli elementi necessari al rilascio Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) avanzata da una amministrazione centrale?

D12. Quali sono gli altri riferimenti normativi sulla determina a contrarre.

L'art.253 co.15bis D.Lgs.vo 163/06 modificato dal D.L. 225/2010 disponeva fino al 31.03.2011 quindi oggi 04.04.2011 torna ad applicarsi l'art. 66 dpr 554/99?

SI CHIEDONO CORTESEMENTE CHIARIMENTI IN MERITO AD ART. 357 CO.6 DPR.207/2010 e specificatamente: 1) cosa si intende per :"Sono fatti salvi i contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie di cui al d.P.R. n. 34 del 2000"? 2)Un contratto di perizia stipulato dopo l'8/6/11 segue le norme del dpr 207/2010 oppure quelle del contratto originario e quindi quelle del dpr 554/99?

Il D.L. 13 maggio 2011 n° 70 ha apportato delle modifiche all’art. 132 “Varianti in corso d’opera” del D.Lgs. n° 163, aggiungendo all’ultimo capoverso la seguente frase “al netto del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti”. Tale modifica si applica dall’entrata in vigore del decreto Legge. Si chiede se tale modifica sia applicabile a tutti i lavori in corso oppure solo per quei lavori per i quali sia stato approvato il progetto successivamente all’entrata in vigore del citato Decreto?

A1. Qual è la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi?

Buongiorno , in relazione alla procedura di cui all'oggetto in data 2/8/2017 L'ente ha approvato un avviso di manifestazione d'interesse per " l'affidamento dei servizi postali di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza per il Comune di Pietra Ligure per il periodo 1/1/2018 - 31/12/2020 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) Dlgs n. 50/2016 tramite " Richiesta di Offerta " per gli operatori economici abilitati al mercato elettronico della P.A.". A seguito di tale avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente entro la scadenza del 15/9/2017 hanno presentato manifestazione d'interesse n. 3 operatori economici. Con l'entrata in vigore della leggel n. 124/2017 a partire da 10 settembre è stata eliminata la riserva dei servizi postali al Fornitore Universale , Poste Italiane spa, abrogando l'art. 4 della legge n. 261/89 e dando all'AGCOM l'onere di individuare gli specifici requisiti per il rilascio delle licenze individuali relative alla notifica degli atti giudiziari e delle multe. Il Mercato Elettronico ha inoltre sospeso, nel mese di agosto, i bandi attivi per ripubblicarli con le nuove date di scadenza per altro , per quanto riguarda il bando " Servizi Postali - servizi di raccolta e recapito degli invii postali " senza modificare lo stesso con le nuove disposizioni normative. In via cautelare l'Ente ha sospeso l'avvio della procedura di gara, dandone comunicazione agli operatori economici. A questo punto Le chiedo gentlimente un parere sulla possibilità, avendo avviato la manifestazione d'interesse prima di tali modifiche, se sia possibile procedere ugualmente oppure se sia necessario attendere l' adeguamento del bando MEPA e le disposizioni che verranno emanate dall'AGCOM. Restando a disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti Ufficio Segreteria

Con riferimento ad un appalto integrato(per progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione di lavori) il cui bando è stato pubblicato in data 4/5/2015 e l'aggiudicazione è avvenuta in data 23.12.2015, si chiede, essendo ormai prossimo l'inizio dell'esecuzione dei lavori, se in caso di subappalto, è corretto richiedere la presentazione per i subappaltatori della dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 del citato D.lgs n.163/2006 (in quanto l'appalto è stato pubblicato prima del 19.04.2016) o se diversamente tale dichiarazione debba essere rilasciata ai sensi dell'art. 80 D.lgs 50/2016.

Un’impresa presenta autonomamente alla P.A. una proposta di finanza di progetto (ex art.183, c.15, del D.Lgs 50/2016 s.m.i.) chiedendo, in cambio dell’esecuzione a proprie spese (per il 100%) di lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma di un complesso pubblico sportivo e della successiva manutenzione, la gestione dell’opera realizzata per un periodo determinato e, quale contropartita economica, la riscossione diretta delle tariffe dall’utenza. Come previsto per i contratti di partenariato pubblico privato (ex art.180 del Codice) il proponente assume a proprio carico tutti rischi dell’operazione; la P.A. non é gravata da alcun onere o canone. Dal Piano Economico Finanziario asseverato emerge che il valore complessivo dei lavori (inclusi gli oneri di manutenzione nel corso della gestione) è di gran lunga inferiore al valore dei servizi costituito dall’introito diretto delle tariffe (rapporto 1:8 circa). Nella fattispecie testé prospettata coesistendo sia la componente lavori (minoritaria) sia la componente servizi (maggioritaria) la concessione deve essere aggiudicata secondo la normativa sui servizi oppure devono applicarsi le norme sui lavori attesa la peculiarità della finanza di progetto che, a mente dell’art.183, c.1, del Codice, parrebbe utilizzabile solo per la “realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità” e, quindi, non per i servizi ?

PREMESSO che il Comune di XX è risultato beneficiario di un contributo regionale DI 2.200.000,00 per l'acquisto di un impianto di risalita di proprietà di una società partecipata dallo stesso Comune al 51%, che è stata posta in liquidazione; DATO ATTO che detto impianto di risalita è stato classificato "STRATEGICO" da parte del Consiglio Comunale, che quindi è motivato a salvaguardarne la funzionalità; CONSIDERATO che il Comune di XX NON è centrale di committenza; SI CHIEDE DI SAPERE: - Se il Comune può effettuare direttamente l'acquisto dell'impianto ai sensi dell'Articolo 63, comma 2, lettera "b", punto "2" del D.L.gs 50/2016, rispettando le direttive del bando regionale in merito alla congruità del valore di acquisto? - Oppure, il comune deve comunque avvalersi di una centrale di committenza per l'acquisto di detto impianto pur non dovendo esperire una procedura gara?

La scrivente Stazione appaltante operante nei Settori speciali, sta predisponendo gli atti per l’avvio di una procedura di gara relativa all’affidamento di “Lavori di manutenzione edile” per un importo complessivo di circa 1.500.000 €, suddiviso in tre lotti di ammontare economico omogeneo.
Trattandosi, pertanto, di affidamenti al di sotto delle soglie comunitarie, Si domanda se:
1) La scelta di applicare l’art. 36, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/16 (d’ora in avanti, Codice) è sempre consentita; e in tal caso,
Si chiede di chiarire:
2) se occorre pubblicare un Bando europeo;
3) Quali sono i limiti previsti dal comma 8 dell’art. 97 del Codice.
Inoltre, qualora di optasse per l’applicazione dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120-2020 (“Decreto Semplificazioni”), che prevede la possibilità di utilizzare la Procedura Negoziata ex art. 63 del Codice, invitando 15 operatori economici, si DOMANDA:
4) Se l’Avviso sui siti internet disciplinato nel citato art. 1 del D. Semplificazioni, è da intendersi come una mera informazione ovvero è da considerarsi un Avviso di Indagine di Mercato a fronte del quale gli operatori interessati possono inviare la propria candidatura;
5) il numero di operatori da invitare per ogni singolo lotto;
e, qualora pervenissero un numero di candidature eccedenti quelle previste,
6) la possibilità di inserire un sorteggio.
Saluti

Si chiede se l'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 trovi applicazione a un affidamento effettuato nella vigenza della disposizione richiamata, ai sensi dell'art. 57, co. 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in considerazione della data di pubblicazione del bando (marzo 2016). Si chiede cioè se anche in questa ipotesi debba ritenersi derogato il principio secondo il quale l'applicabilità di una disposizione normativa è valutata in base all'entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando, sulla scorta delle considerazioni riportate nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 6 settembre 2017.
Analogamente, si chiede se l'acquisto così effettuato (ripetizione di servizi analoghi) sia soggetto a programmazione ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendone i presupposti.

Buongiorno, si chiede se la clausola prevista dall'art.2, comma 3, del d.p.r. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) debba essere inserita anche nei contratti d'appalto di lavori pubblici o solo nei contratti di servizi e fornitura. Cordiali saluti. Michela Panziera